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Delitti contro la famiglia:delitto di maltrattamento e lesioni personali dolose aggravate, in danno della convivente:

Articolo 572 Codice Penale – Maltrattamenti contro familiari o conviventi –Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 09/05/2019 n° 19922di PAOLO SARACCO

La configurabilità del reato di maltrattamento si configura indifferentemente anche durante un rapporto familiare di mero fatto come nella fattispecie in esame rappresentata da una relazione sentimentale caratterizzata dalla convivenza di un breve periodo di 10 mesi.

 

Infatti il nostro legislatore penale ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamento oltre ai nuclei familiari regolarmente costituiti anche nei confronti di qualunque relazione sentimentale con vincoli di affettività e coinvolgimenti di assistenza paragonabili agli interessi ed obblighi familiari o di convivenza abituale.

 

Inoltre la rilevanza della reciprocità delle condotte aggressive è stata trattata dalla Suprema Corte che hachiarito che “in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di suo completo abbattimento, potendo consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, senza che sporadiche reazioni vitali ed aggressive da parte della stessa possano escluderne lo stato di soggezione, a fronte di soprusi abituali”.

Da ciò si deduce chela reciprocità delle condotte aggressive non esclude l’integrazione del reato qualora le reazioni della vittima siano una risposta occasionale ad una condotta abituale di sopraffazione.

 

IL CASO GIURISPRUDENZIALE

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso presentato da un convivente avverso la sentenza emessa il 19/06/2018 dalla Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna dell’imputato per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali dolose aggravati, commessi in danno della compagna, pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 10 luglio 2017.

 

Secondo il ricorrente vi sarebbe stato nella sentenza della Corte di appello difetto di motivazione – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), – in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro non supportate da alcun riscontro.

 

La seconda motivazione sarebbe stata per il ricorrente quella che la Corte avrebbe errato, e comunque non avrebbe compiutamente assolto al proprio onere di motivazione, laddove era giunta a ritenere sussistente tale reato, nonostante: a) non vi fosse un rapporto di supremazia dell’imputato sulla querelante e le aggressioni fossero reciproche; b) non vi fosse, tra costoro, un rapporto di tipo familiare, mancando un comune progetto di vita.

 

In tal senso la decisione degli ermellini è stata di rigetto di entrambe i motiviin quanto non sono sindacabili in sede di legittimità, se non entro gli appena esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

 

L’impianto motivazionale era poggiato non solamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su quelle di suoi parenti e di terzi estranei al nucleo familiare, nonché su certificati medici, fotografie, messaggi “Facebook” e relazioni di servizio, redatte dagli operatori di polizia in occasione di vari interventi. Da ciò si deduceva la  completa infondatezza della doglianza relativa all’inattendibilità della persona offesa ed alla mancanza di riscontri alle sue accuse.

il delitto è configurabile anche quando manchi una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 255628.).

 

La Corte di Cassazione ha evidenziato che come emergeva pacificamente dall’impugnata sentenza, incontroversa per questa parte – l’imputato e la parte civile, oltre ad avere intrattenuto una relazione sentimentale, avevano convissuto nella stessa abitazione per circa dieci mesi.

Pertanto rigetto del ricorso e condanna alle spese del ricorrente.

Pubblicato su Casertaweb

Condominio:Parcheggi esterni e proprietà di un’area scoperta limitrofa ad un condominio–Actio negatoria servitutis – Cassazione n. 31510/19,

In questo nuovo articolo ho voluto mettere in evidenza il caso in cui è tenuto a dimostrare di esercitare legittimamente il possesso sulla res chi intende proporre l’actio negatoria servitutisin considerazione che l’azione non può essere legittimamente proposta ove la questione abbia ad oggetto un’area a cui è permesso l’accesso da parte di una collettività indistinta di persone.

Tale azione definita negatoria all’art.949 del nostro Codice civile dispone che – il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

IL CASO GIURISPRUDENZIALE

Un Condominio veniva citato in giudizio da un confinante il quale chiedeva al Tribunale, affermando di essere proprietario di un’area adiacente al Condominio, che venisse accertato che i singoli condomini non avevano il diritto di utilizzare l’area quale parcheggio, con conseguente condanna del Condominio alla cessazione di ogni molestia e turbativa al godimento del bene.

il Condominio,comparente in riconvenzionale, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’attore, non avendo provato il suo diritto di proprietà sul suolo, ed eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, eccepiva di avere comunque acquistato per usucapione la proprietà dell’area avendo i condomini utilizzato come parcheggio l’area sin dal 1965. L’esito del giudizio vide il rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva dell’attore confinante del condominio

Nel giudizio di Appello veniva riformata la sentenza di primo grado e dichiarata la legittimazione attorea mentre l’eccezione di usucapione veniva rigettata con la condanna del Condominio al rilascio dell’area di cui alla causa.

I supremi Giudici hanno ribadito che il soggetto che agisce in negatoria servitutis non ha l’onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, (ciò si verifica invece nell’azione di rivendica), essendo sufficiente dimostrare di possedere il fondo in virtù di un titolo valido, deve però appunto dimostrare di possedere il bene e tale dimostrazione non si era riscontrata nella sentenza di appello bensì il contrario.

I giudici di secondo grado osservavano che l’area era liberamente accessibile, il che – non consentiva di attribuire il possesso a soggetti identificati o identificabili sempre come condomini del caseggiato, anziché a una collettività indistinta di persone –, affermazione che contrastava con il riconoscimento del possesso in capo al confinante ed attore del giudizio di negatoria.

In virtù di tale accoglimento  si sono assorbite le censure relative al rigetto dell’eccezione di acquisto per usucapione dello spazio confinante da parte del Condominio, in riferimento agli articoli 2728 e 2729 c.c., ed anche in riferimento all’articolo 1117 c.c., che il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto, in primis la carenza di prova circa la condominialità da parte del Condominio,ed in secondo luogo che il confinante avesse comunque fornito prove sufficienti a superare la presunzione di tale condominialità

Il ricorso veniva accolto; per l’effetto, la pronuncia veniva cassata con rinvio.

 

 

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