La fattispecie odierna della tematica di diritto che propongo all’attenzione dei lettori riguarda il caso appunto di una donna caduta sul marciapiede antistante un condominio, condannato sia in primo che in secondo grado al risarcimento dei danni.
La CORTE DI CASSAZIONESez. VI civ., ord. 20.12.2017,n. 30545: deduce che occorre prima capire se la proprietà del marciapiede sia del Comune o del condominio, considerando che quest’ultimo può eccepire in qualunque momento il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, trattandosi di una difesa non soggetta a decadenza. Rileva il ricorrente, tra l’altro, che la contestazione della legittimazione passiva costituisce una mera difesa, non soggetta a decadenza, e che essa può essere fatta valere anche in grado di appello e rilevata d’ufficio dal giudice
Fatti di causa
Rimasto contumace il convenuto il Tribunale, svolta prova per testi ed una c.t.u., accolse la domanda e condannò il Condominio al risarcimento dei danni liquidati in euro 14.429,63, con rivalutazione, interessi ed il carico delle spese.
Ha osservato la Corte territoriale che il marciapiede, pur non rientrando tra le parti comuni di un edificio ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., può assumere natura condominiale in relazione alla sua destinazione e che comunque il Condominio, essendo rimasto contumace in primo grado, era decaduto dalla possibilità di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale e, di conseguenza, l’assenza di ogni obbligo a suo carico di manutenzione del marciapiede.
Resiste A.R. con controricorso.
Ragioni della decisione
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, hanno stabilito, tra l’altro, che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
Nel caso in esame, l’obbligazione risarcitoria del Condominio, sia ai sensi dell’art. 2043 che dell’art. 2051 cod. civ., intanto può essere in astratto prospettabile in quanto risulti che lo stesso è titolare di un diritto di proprietà sul marciapiede dove è avvenuto l’incidente, dovendosi altrimenti indirizzare la domanda risarcitoria nei confronti del Comune (come di regola avviene, v. la sentenza 3 agosto 2005, n. 16226). Ne consegue che la titolarità di un diritto dominicale sul marciapiede teatro dell’incidente costituisce presupposto ineliminabile per l’accoglimento della domanda della A.R., per cui la Corte d’appello non avrebbe dovuto affermare la tardività della contestazione in conseguenza della contumacia del Condominio in primo grado, non trattandosi di un’eccezione in senso stretto.
pubblicato su casertaweb