La Cassazione rammenta che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla L. 689/1981, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore.
Di conseguenza, spiega la Corte, a esse si applica il principio generale sancito dall’art. 7 della legge n. 689 cit., secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (cfr. Cass. n. 13894/2008).
La Cassazione, dunque, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente alle sanzioni che dichiara non dovute.